TRANSIZIONE 5.0 FOTOVOLTAICO: TUTTO QUELLO CHE C’è DA SAPERE

L’Italia si prepara a un nuovo capitolo nell’innovazione industriale con la Transizione 5.0, un’iniziativa che promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende operano, riducendo i consumi energetici e favorendo l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Il nuovo Decreto Legge 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pone fine ad anticipazioni e illazioni sul nuovo Piano Transizione 5.0. In questo articolo analizziamo i dettagli del decreto.

Cosa Offre la Transizione 5.0?

La misura PNRR M7 – Investimento 15 della Transizione 5.0, finanziata con 6,3 miliardi di euro di fondi europei del REPowerEU, mira a incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che riducono i consumi energetici. Il focus è su un insieme di investimenti in Industria 4.0, Fotovoltaico e Formazione, volti a ottimizzare le strutture produttive italiane.

Credito d’Imposta per Tutte le Imprese

Il credito d’imposta introdotto per favorire la digitalizzazione e la svolta green delle imprese residenti, spetta a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal regime adottato. Il nuovo incentivo, disciplinato dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024, è rivolto a tutte le imprese residenti e alle stabili organizzazioni con sede in Italia, senza discriminazioni in base alla forma giuridica, settore economico o regime fiscale. Le uniche esclusioni riguardano le aziende in stato di liquidazione volontaria o coatta.

Un Potenziamento di Industria 4.0

Come già noto, possono accedere al Credito d’Imposta Transizione 5.0 gli investimenti “in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi”. In pratica possono accedere gli stessi beni già previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

Ma il comma 4 prosegue chiarendo che tale beneficio viene riconosciuto “a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%”.
Lo stesso comma estende inoltre l’elenco dei beni immateriali (previsti dall’Allegato B) che possono accedere ai benefici di Transizione 5.0. Il comma 4 elenca infatti:
  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Credito d’imposta Fotovoltaico

Il credito d’imposta varia in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici e al tipo di moduli utilizzati, con incentivi che possono arrivare fino al 54%. Per beneficiare del credito, è necessario un acconto del 20% entro 30 giorni dalla prenotazione al GSE, seguita da una verifica ex post. Tuttavia, il 20% di acconto potrebbe essere eliminato, quindi le aziende devono rimanere aggiornate sulle evoluzioni legislative.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti di cui alla slide precedente sono agevolabili anche gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia,escluse le biomasse;

Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici indicati nel DL 181/2023, art. 12, comma 1, prodotti nella UE e classificati secondo i tre livelli di efficienza, di cui alle lettere a), b), c), consultabili nel Registro ENEA (*);

I moduli delle classi b) e c), con un’efficienza a livello di cella più alta, concorrono al calcolo del credito d’imposta, rispettivamente, per 120% e 140%

Come Vengono Agevolate le Soluzioni di Autoproduzione?

Il Piano Transizione 5.0, però, non premia solo i beni 4.0, ma include anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”. Occorre però evidenziare che, in questi ambiti, sono previste una serie di limitazioni particolarmente stringenti, che riportiamo in forma integrale come indicate al comma 4:
  1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
  2. le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Come Accedere al Beneficio di Transizione 5.0?

Una delle novità principali riguarda le modalità di accesso al beneficio, che non sono più automatiche come avveniva con Transizione 4.0. Il comma 10 del Decreto specifica che le imprese devono presentare una domanda “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE)”. Tale domanda deve includere la documentazione richiesta nel comma 11, insieme a una comunicazione riguardante la descrizione del progetto di investimento e il suo costo.

Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al MIMIT l’elenco delle imprese ammissibili, assicurandosi che l’importo complessivo dei progetti ammessi non superi i limiti di spesa stabiliti a livello nazionale.

Successivamente, l’azienda deve periodicamente comunicare al GSE l’avanzamento dell’investimento ammesso. Sulla base di queste comunicazioni, viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, entro il limite massimo prenotato.

Al completamento dell’investimento, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento, corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione prevista nel comma 11, lettera b. A questo punto, sarà il GSE a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del relativo credito d’imposta.

La redazione delle certificazioni

Per usufruire del credito d’imposta previsto dalla Transizione 5.0, sono necessarie specifiche certificazioni, suddivise in due categorie:

  1. Certificazione ex ante: Questa certificazione attesta la riduzione dei consumi energetici prevista tramite gli investimenti nei beni elencati nel comma 4.
  2. Certificazione ex post: Questa certificazione verifica l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Un decreto attuativo, emesso ai sensi del comma 17, stabilisce i requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio di queste certificazioni, tenendo conto di criteri di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità. Tra i soggetti abilitati a rilasciare le certificazioni sono inclusi:

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • Energy Service Company (ESCo), certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

È richiesta anche una certificazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile predisposta dall’impresa. Questa certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

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